(massima n. 1)
L'esercizio della funzione correttiva con modalitą afflittive e deprimenti della personalitą, nella molteplicitą delle sue dimensioni, contrasta con la pratica pedagogica e con la finalitą di promozione dell'uomo ad un grado di maturitą tale da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni ed aspirazioni. Pertanto quando un siffatto esercizio, nel contesto della famiglia ovvero di rapporti di autoritą o di dipendenza, si ripeta con abituale frequenza nei confronti dello stesso soggetto, l'intento correttivo resta escluso e si versa nell'ipotesi criminosa dell'art. 571 c.p., dei maltrattamenti in famiglia avverso fanciulli. (Principi affermati con riguardo a comportamento di ospiti-datori di lavoro di una persona extracomunitaria a cui non venne corrisposta retribuzione ed a cui sistematicamente fu imposto di non uscire, di non comunicare con alcuno, di lavarsi e vestirsi in giardino, di non guardare la televisione).