(massima n. 1)
L'interclusione relativa, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, può essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l'interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, ritenendo che il richiedente costruendo la propria casa in un terreno impervio, con il beneficio, però, di una posizione più panoramica, aveva soddisfatto un'esigenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica).