(massima n. 1)
L'attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettivitą ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all'uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non č ravvisabile l'ipotesi dell'interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all'uso pubblico comune. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto che la domanda diretta ad ottenere la costituzione di passaggio coattivo sul fondo altrui esulasse dalla previsione dell'art. 1052 in tema di passaggio di fondo non intercluso, restando conseguentemente soggetta alle pił rigorose condizioni fissate da tale ultima norma).