(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalitą incompatibili con la loro natura).