(massima n. 1)
Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitł di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comoditą, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante.