(massima n. 1)
Il delitto di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p., rimane assorbito nei reati previsti dagli artt. 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 c.p. (atti di libidine violenti) solo quando il minore è l'unico soggetto passivo di tali reati. Quando, invece, gli atti di libidine siano commessi in danno di altra persona ed in presenza del minorenne, a nulla rilevando che quest'ultimo — a sua volta — sia stato vittima di atti di libidine violenti commessi prima, dopo o contemporaneamente a quelli compiuti sull'altra persona, si versa nell'ipotesi del concorso materiale dei reati.