(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione di minorenne, non si esige che i minori abbiano la capacità mentale di compiere subito una valutazione etica e naturalistica degli atti di libidine compiuti in loro presenza, ma è sufficiente che essi avvertano, sia pure indistintamente e con un vago senso di turbamento psichico, che gli atti hanno un carattere inconsueto e che interessano quelle parti del corpo che già considerano, sia pure inconsciamente, con un senso di pudore e di riservatezza. Il delitto è perciò configurabile anche nel caso in cui gli atti di libidine siano commessi in presenza di minori di tre-quattro anni, sempre che sia certo che essi abbiano compreso, nei limiti indicati, la vera natura degli atti a cui hanno assistito. (Nella specie l'imputato aveva esibito i genitali a due bambine di dodici ed otto anni).