(massima n. 1)
In difetto dell'accertamento dell'etą del soggetto passivo, manca, per la sussistenza del delitto di corruzione di minorenni, la prova dell'elemento materiale, che consiste nell'aver commesso il fatto il presenza di un minore di anni sedici, e quella dell'elemento intenzionale, relativo alla consapevolezza di commettere l'atto di libidine in presenza di un minore di anni sedici.