(massima n. 1)
La corruzione del minore diviene giuridicamente rilevante come reato autonomo (art. 530 c.p.) qualora il concorrente reato di violenza carnale (art. 519 c.p.) o di atti di libidine violenti (art. 521 c.p.) venga a perdere qualcuno dei suoi estremi, come nel caso in cui sia stato ritenuto il dubbio circa il consenso del soggetto passivo.