(massima n. 1)
Il delitto di corruzione di minorenni resta assorbito in quello di violenza carnale quando il minorenne č l'unico soggetto passivo della condotta. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto erronea applicazione dell'art. 519 c.p., dovendo invece inquadrarsi i fatti a lui ascritti coiti orali nella previsione dell'art. 530 c.p. e dovendo escludersi la punibilitā ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essendo il minore persona giā moralmente corrotta).