(massima n. 2)
Secondo la nozione di cui all'art. 529 c.p., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato. [Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che poiché il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso) non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via immediata tale comportamento alla sfera sessuale].