(massima n. 1)
L'art. un. della legge 17 luglio 1975, n. 355, nello stabilire la non punibilitā di titolari e addetti alla rivendita di giornali e riviste per i reati di cui agli artt. 528 e 725 c.p. quando essi si limitino a detenere, rivendere ed esporre, nell'esercizio normale della loro attivitā, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori legalmente autorizzati, configura una causa di non punibilitā, la cui operativitā č esclusa, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, solo quando le dette pubblicazioni siano esposte in modo da renderne immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene. Pertanto, in applicazione delle regole dettate dall'art. 530 c.p.p., quando risulti provata la insussistenza di detta ultima condizione o anche vi siano dubbi al riguardo, va pronunciata sentenza di assoluzione. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur enunciando il principio anzidetto, ha ritenuto che motivatamente il giudice di merito avesse accertato l'avvenuta esposizione al pubblico delle parti palesemente oscene delle pubblicazioni in questioni, ed ha pertanto respinto il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna).