(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 528 c.p. č punito esclusivamente a titolo di dolo, specifico nella prima parte, che si concreta nello «scopo» di fare commercio, distribuzione o pubblica esposizione di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie; generico nell'ipotesi preveduta nel primo capoverso, consistente nella volontą cosciente e non coartata di fare commercio, anche clandestino, delle predette cose oscene, ovvero di distribuirle o esporle pubblicamente.