(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di esposizione al pubblico di manifesti contrari al pudore ed alla decenza, di cui all'art. 1, L. 12 dicembre 1960, n. 1591 — in relazione all'art. 528 c.p. — non vale, ad escludere l'offensività del normale senso del pudore e della maggiore sensibilità dei minori degli anni diciotto, il rilievo che non sia percepibile, dal complesso dell'immagine raffigurata e per le modalità della raffigurazione, il significato di tutto ciò che non si sia personalmente e direttamente realizzato, poiché determinate conclusioni, in effetti, non sono necessariamente dipendenti dalle effettive concrete conoscenze. Infatti, nei tempi attuali, ogni essere umano — maggiorenne o minorenne che sia — percepisce e valuta anche il significato di situazioni ed eventi che non ha vissuto e realizzato personalmente e, fin dalla prima adolescenza, in forza del bagaglio culturale ampiamente inteso, riconosce atti generalmente idonei a ledere il comune senso del pudore.