(massima n. 1)
L'esposizione di un membro virile da breve distanza verso una bambina di undici anni, dopo che è stata attirata la sua attenzione più volte con ampi gesti, travalica il limite della decenza per l'esplicito richiamo alla sfera sessuale e per il fine di soddisfacimento erotico dell'agente e integra perciò il reato di atti osceni e non quello di cui all'art. 726 c.p.