(massima n. 1)
L'esibizione ostentata verso una donna del pene maschile, avente il fine di un soddisfacimento erotico dell'agente, integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non gią quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 stesso codice, perché l'azione compiuta si riferisce tipicamente alla sfera sessuale e si presenta chiaramente lesiva del comune senso del pudore.