(massima n. 1)
L'esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la libido dell'esibente integra il delitto di atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalitą e modalitą che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della pił elementare costumatezza.