(massima n. 1)
Integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l'intenzionalitą di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza.