(massima n. 1)
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 527 cod. pen. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti).