Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 314del 18 febbraio 1971
(1 massima)
(massima n. 1)
Nel reato di atti osceni non è configurabile il tentativo poiché, escludendosi la possibilità dell'offesa al pubblico pudore — bene protetto dalla norma — verrebbe a mancare l'oggettività del reato.