(massima n. 1)
La esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni. Il delitto di atti osceni è punibile a titolo di dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l'atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l'agente al comportamento osceno.