(massima n. 1)
Quando gli atti osceni sono commessi in luogo pubblico non ha rilevanza il grado di percettibilitā di essi e l'efficienza delle cautele impiegate per evitare l'indiscrezione altrui; ne č sufficiente per degradare il dolo a colpa il fatto che l'autore abbia cercato di proteggerli da indiscrezioni, con mezzo, quale quello di porsi al riparo di un cespuglio, inadeguato ad escludere la visibilitā anche accidentale, stante la consapevolezza del reo della possibilitā dell'altrui percezione e l'accettazione del relativo rischio.