(massima n. 1)
Č ravvisabile il delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., nel fatto di chi sosti con un'auto in luogo pubblico, in posizione visibile ed illuminata da lampioni e con transito fitto di auto e di persone, indossando un «miniabito» che lasci in mostra gli organi genitali. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale denunciava come apodittica l'affermazione circa la manifestazione di libido desunta dagli abiti femminili indossati, dal luogo e dall'orario, pretendendo, invece, la sussistenza del reato di cui all'art. 726 c.p. o dell'ipotesi colposa di cui al secondo comma dell'art. 527 stesso codice, la S.C. ha osservato che l'imputato teneva la gonna non casualmente alzata, ma ben arrotolata in vita, e che l'affermazione di non rientrare nella schiera di coloro che si prostituiscono evidenzia ancor pił la configurabilitą del reato di cui all'art. 527, poiché conferma che il nudo era pura espressione di libido).