(massima n. 1)
Il delitto di atti osceni č un delitto di pericolo e non di danno; alla sua realizzazione concorrono l'oscenitā degli atti ravvisabile nella loro idoneitā oggettiva all'offesa della morale e del sentimento di pudore altrui, in relazione alle condizioni di ambiente, di tempo e di persona, indipendentemente, quindi, dalla loro effettiva visibilitā e dalla loro concreta percezione e valutazione soggettiva della loro natura e il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.