(massima n. 1)
L'oscenitā di un comportamento č carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si qualificano per la loro contrarietā obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi. Queste ultime circostanze, infatti, possono essere valutate solo ai fini della commisurazione della pena.