Cassazione penale Sez. III sentenza n. 64 del 6 gennaio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oscenità di un comportamento è carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi. Queste ultime circostanze, infatti, possono essere valutate solo ai fini della commisurazione della pena.

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