(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p. non č necessaria la prova dell'effettiva masturbazione, ma č sufficiente, invece, la prova di una masturbazione ostentata, giā come tale costituente manifestazione di pubblica oscenitā offensiva del comune senso del pudore. Infatti, la norma incriminatrice, di cui all'art. 527 c.p., correlata a quella definitoria di cui all'art. 529 c.p., colpisce ogni comportamento anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualitā, idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del vizio di travisamento del fatto denunciato avverso sentenza che aveva ritenuto il delitto di atti osceni, pur giudicando apparente, e non reale come indicato nel capo d'imputazione, l'episodio di masturbazione addebitata all'imputato).