(massima n. 1)
Le proiezioni di films inverecondi e persino pornografici, eseguite nei cinema «a luci rosse», non degradano il carattere oggettivamente osceno di pratiche sessuali (nella specie un coito orale omosessuale) poste in essere da spettatori nel corso della rappresentazione. Né è dato superare, per escludere l'illiceità di tali atti penalmente vietati nei luoghi indicati dall'art. 527 c.p., (atti osceni) la (irrinunciabile) distinzione tra finzione e realtà, poiché il pubblico, accedendo nelle predette sale cinematografiche, prevede di assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non, certamente, di essere messo a contatto di pratiche oscene.