(massima n. 1)
Non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilitą dell'uomo di media moralitą, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed abbracci tra soggetti consenzienti, mentre atti che sono brutale espressione dell'istinto sessuale, quali baci sulla bocca e il toccamento di parti intime, compiuti su persona non consenziente, integrano il reato di cui all'art. 527 c.p.