(massima n. 1)
Il delitto di atti di libidine abusivi di cui all'art. 521 cpv. c.p. (che consiste nella induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 519 cpv. e 520 c.p., violenza carnale presunta e abusiva, e delle quali il colpevole si avvale), con il termine «induce», che individua la condotta, richiede una attivitą del soggetto attivo che determini senza violenza a commettere atti di libidine il paziente, che si trova in condizioni di inferioritą.