(massima n. 1)
Il delitto di atti di libidine abusivi, di cui al secondo comma dell'art. 521 c.p., che consiste nell'induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 519, secondo comma (violenza carnale presunta e abusiva) si realizza indipendentemente dalla violenza o dalla minaccia ed č privo di valore il consenso eventualmente prestato da chi si trovi in condizioni di inferioritā. (Fattispecie relativa a ritenuta colpevolezza, quale concorrente morale, di imputato che aveva spinto e sollecitato il proprio figlio, in condizioni di inferioritā fisica e psichica, a compiere atti di libidine sulla propria madre contro la volontā di quest'ultima).