(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di atti di libidine violenti č sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del carattere libidinoso degli atti, consapevolezza scaturente dalla stessa natura degli atti correlata con le circostanze particolari e peculiari del caso, le quali dimostrano la consistenza licenziosa del comportamento ed escludono altre ragioni (quelle terapeutiche ad esempio), le quali sono incompatibili con l'intento lascivo.