(massima n. 1)
In tema di atti di libidine violenti, per integrare la violenza presunta non occorre uno stato di vera e propria infermitā mentale, bensė č sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni tali da togliere comunque in tutto o in parte la capacitā di esprimere un valido consenso e da impedirgli di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente.