(massima n. 1)
I delitti contro la libertą sessuale commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, ai fini dell'applicabilitą della circostanza aggravante di cui al capoverso dell'art. 520 c.p. (qualitą di pubblico ufficiale), non č necessario che il pubblico ufficiale abbia commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti la funzione, essendo sufficiente che tra la qualitą del colpevole ed il fatto esista un nesso causale. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua in relazione agli atti di libidine commessi da un insegnante nei confronti di un'alunna).