(massima n. 1)
In tema di violenza carnale e ratto a fine di libidine di persona inferma, per decidere della infermitā di mente del soggetto passivo o della sua inferioritā fisica o psichica, non č necessario l'accertamento peritale, potendo il giudice formare il proprio convincimento sia in base a prova specifica, sia per diretta constatazione. Tuttavia, qualora il giudice abbia preferito affidarsi ad una indagine peritale, le conclusioni dei periti possono essere disattese soltanto se ne sia dimostrata l'erroneitā.