(massima n. 1)
Non può essere concessa, per il reato di violenza carnale, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, invocata e giustificata con l'intenzione di aver commesso il fatto allo scopo di sposare la ragazza. Infatti, nel reato indicato è sottintesa una spinta emotiva bassamente egoistica; a ciò va aggiunto che il legislatore, che pure ha previsto una figura distinta in materia di ratto, se questo sia stato motivato da un intento di matrimonio, non ne ha dato eguale rilevanza in tema di violenza carnale, ritenendo del tutto trascurabile tale scopo di fronte alla particolare gravità del reato.