(massima n. 1)
Il delitto di ratto a fine di libidine concorre con quelli di violenza carnale o di atti di libidine violenti, soltanto quando le due condotte non coincidano temporalmente, ma sia stato posto in essere da parte del soggetto attivo un quid pluris. È cioè necessario che l'agente trattenga o prenda la vittima nella sfera del proprio dominio in un momento antecedente o mantenga il detto stato per un tempo successivo oltre i limiti di quello strettamente indispensabile per consumare l'atto di violenza sessuale.