(massima n. 1)
La violenza carnale compiuta dal marito in danno della moglie non deve presentare connotazioni diverse rispetto a quella compiuta da un soggetto estraneo. (Nella specie trattavasi di imputazione di tentata violenza carnale. I giudici di merito avevano escluso la configurabilità del tentativo stesso, evidenziando — nei due episodi ascritti — che nel primo l'uomo non aveva superato la soglia dei semplici approcci e nel secondo che non esisteva la prova dell'inizio di una azione violenta. La corte ha rigettato il ricorso del P.M., affermando la incensurabilità della decisione d'appello, non sussistendo né carenza né illogicità manifesta della motivazione).