(massima n. 1)
Il consenso della vittima per rapporti sessuali particolari non può escludere l'eventuale sussistenza di reati di ratto, violenza carnale, minacce e lesioni, ove questi comportamenti siano di fatto realizzati oltre una sfera di ragionevole previsione iniziale, in quanto incidono su beni personali tutelati dall'ordinamento in sè e, come tali, non disponibili a discrezione del titolare. In particolare, non può invocare la buona fede o la scusante dell'orgasmo sessuale chi si abbandoni ad atti oggettivamente gravi e pericolosi in un rapporto sessuale particolare, pur accettato all'inizio dalle parti. (Nella specie l'imputato realizzò una serie di atti sadomasochistici come legamento della vittima, bruciature, percosse e coito orale e vaginale, mettendo la vittima, non più consenziente, in una situazione di oggettiva impotenza, accompagnando tali atti con gravi minacce a mezzo di un coltello).