(massima n. 1)
Deve qualificarsi come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando e poi attuando la minaccia di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali; a nulla rileva, infatti, l'assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l'effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, inizia l'esecuzione materiale del reato di violenza carnale con la conseguenza che, se il reato non viene portato a compimento perché la vittima non cede alle minacce, ricorrono gli estremi del tentativo.