(massima n. 1)
Il divieto di sospensione dell'esecuzione, previsto dall'art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p. nel caso di condanna per taluno dei delitti elencati nell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), tra i quali figurano quelli previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies c.p., opera anche nei confronti di soggetto che sia stato condannato per il reato di violenza carnale, quale previsto dall'abrogato art. 519 c.p., atteso che la condotta integratrice di tale reato trova corrispondenza in quelle previste dalle nuove norme incriminatrici sopra indicate.