(massima n. 1)
L'art. 517 c.p. prevede un tipo di reato a carattere sussidiario che si distingue dal reato di cui all'art. 414 c.p.: 1) per il bene giuridico che è quello dell'ordine economico anziché quello della pubblica fede; 2) per la materialità del reato il quale richiede non la contraffazione o l'alterazione, ma la semplice imitazione del nome e del marchio o del segno distintivo, purché essa sia idonea a trarre altri in inganno; 3) perché non è richiesto l'estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette.