(massima n. 1)
Il negoziante che vende un prodotto contraffatto, senza avere avuto alcun rapporto con il contraffattore, ma a conoscenza della contraffazione, č punibile a norma dell'art. 474 c.p., e non gią dell'art. 517 c.p., che č applicabile quando il fatto non costituisce pił grave delitto.