(massima n. 1)
In tema di pubblicità ingannevole, la norma di cui all'art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283 si pone come speciale rispetto a quella di cui all'art. 517 c.p., poiché entrambe le norme puniscono il fatto di porre in vendita prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza del prodotto, ma l'art. 13 citata legge n. 283 del 1962 prevede in più, come elemento specializzante, che il prodotto posto in vendita sia una sostanza alimentare, sicché, come norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 517 c.p. in base all'art. 15 stesso codice.