(massima n. 2)
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, commette il reato di cui all'art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtą, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una societą italiana di prodotti tessili recanti l'indicazione della societą italiana produttrice - ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla societą per l'irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all'origine geografica, ossia all'ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualitą viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla societą produttrice).