(massima n. 1)
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilitą di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).