(massima n. 1)
L'elemento soggettivo del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci richiede, trattandosi di dolo generico, la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale consapevolezza va accertata anche nei confronti di soggetto che, ponendo in essere il commercio dei prodotti in questione, abbia competenze specifiche nel relativo settore).