(massima n. 1)
Per la configurabilitą del reato di cui all'art. 517 c.p. non č necessaria l'imitazione fraudolenta del prodotto e la falsificazione del marchio, ma č sufficiente l'uso dei segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i compratori circa l'origine, la provenienza o la qualitą del prodotto.