(massima n. 1)
La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all'esclusivitą del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusivitą in dipendenza dell'espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).