(massima n. 1)
La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art. 133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro-atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole.