(massima n. 2)
La fattispecie di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è costituita dall'imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi pre-adottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti. La somiglianza fra i segni sopra indicati e la sua idoneità ingannatoria debbono essere accertate attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avendo riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto. (Nella specie la S.C. ha rilevato la corretta applicazione di tale metodo da parte dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto l'idoneità del marchio adottato dall'imputato ad ingannare i consumatori circa la provenienza dei prodotti - bibite - tenuto conto dell'identità della denominazione e della ricorrenza, in entrambi i marchi, della riproduzione del monte «Gran Sasso», a nulla rilevandone l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, stampata in caratteri molto piccoli, né la diversità del disegno del monte, descrittivo in un marchio e stilizzato nell'altro).